Marchio d’impresa: registrazione, requisiti, utilizzo, simboli

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Prima di entrare nello specifico con i dettagli che regolano la tutela di un marchio d’impresa iniziamo dandone una definizione chiara ed esaustiva così come riportato nell’art.7 del Codice della Proprietà Industriale:
Il marchio è un segno che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un’impresa produce o mette in commercio: possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Visto che il marchio è un segno utilizzato in ambito commerciale per distinguere i prodotti/servizi di un’impresa da quelli di altre imprese, al momento del deposito di una domanda di registrazione di marchio devono essere rivendicati i prodotti e/o i servizi (Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi – Accordo di Nizza del 1957) per i quali si intende ottenere la protezione del marchio.

REQUISITI
I

requisiti che un segno deve soddisfare per essere registrato come marchio sono:

  • capacità distintiva: La capacità distintiva è la diversità del segno dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono;
  • novità: non abbiamo il requisito della novità quando il segno è identico o simile a segno già noto (in tutto il territorio nazionale o parte rilevante di esso) come marchio, come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna, nome a dominio per prodotti o servizi identici o affini;
  • liceità.

La mancanza del requisito della novità, del requisito della capacità distintiva e del requisito di liceità è causa di nullità di un marchio registrato. Per ottenere la registrazione di un marchio è necessario depositare una domanda di registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

DIRITTI DEL TITOLARE DEL MARCHIO


Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare un segno:

  • identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è 
stato registrato;
  • identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.

USO E DURATA


L’uso del marchio è obbligatorio entro 3/5 anni dalla registrazione e non può essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni.


L’uso del marchio deve essere effettivo, e si intende per questo:

  • l’uso su prodotti, loro pack e imballi;
  • su prodotti destinati all’esportazione;
  • sul materiale adv e in pubblicità di qualunque genere;
  • su tutto quanto concerne lo svolgimento dei servizi;
  • sugli stampati amministrativi (fatture, bolle, ecc.) e sulla corrispondenza 
commerciale, qualora vi sia menzione del marchio.

Il NON uso è una delle cause di decadenza di un marchio registrato. La registrazione di marchio dura 10 anni a decorrere dalla data di primo deposito ed è rinnovabile per periodi di 10 anni.

Marchio non registrato


Non tutti i Paesi riconoscono il marchio non registrato o marchio di fatto. L’elemento costitutivo del diritto sul marchio di fatto consiste nell’uso che dello stesso viene fatto.Tuttavia solo se da tale uso derivi una notorietà non puramente locale il marchio di fatto sarà in condizione di impedire la registrazione del segno da parte di un altro imprenditore, privandolo del requisito della novità.

SIMBOLI

  • ® cerchiata: deve essere apposta a fianco di un marchio che abbia già ottenuto la registrazione e che quindi sia stato accettato a tutti gli effetti. A rigore questo simbolo deve essere inserito solo sui prodotti che circolano nello Stato nel quale il nome è stato registrato.
  • TM è un simbolo che normalmente viene posto a fianco di quei marchi per i quali è stata richiesta la registrazione ma che non l’hanno ancora ottenuta: molto utilizzato nei paesi anglosassoni. In Italia si è soliti apporre la R cerchiata sia per il marchio concesso che per il marchio allo stato di domanda.
  • © cerchiata: viene utilizzata in ambito creativo e artistico, per le opere che sono tutelate dalla legge sul diritto di autore. È generalmente seguita dal nome del titolare dei diritti e dall’anno in cui questi diritti sono stati acquisiti.

Fonte: ufficiobrevetti.it, Artt. 2569 ss. cod. civ.; Artt. 7- 28 del Codice della Proprietà Industriale

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